Definizioni dell'atto autentico e della transazione giudiziaria

L'atto autentico: articolo 3i

Il Regolamento[1] sulle successioni riprende la definizione dell'atto autentico figurante in particolare nel Regolamento CE n°804/2004 del 21 aprile 2004 portante creazione di un titolo esecutorio europeo per i crediti non contestati (articolo 4, §3[2]).

Secondo l'articolo 3i[3], « l'atto autentico è un atto in materia di successione, redatto o registrato formalmente come atto autentico in uno Stato membro la cui autenticità concerne la firma e il contenuto dell'atto e che è stato formato da una autorità pubblica o da qualsiasi altra autorità abilitata a farlo dallo Stato membro d'origine. »

La transazione giudiziaria

Per contro, il Regolamento non dà una definizione particolare della transazione. L'articolo 61[4] la designa come una transazione approvata da una giurisdizione o una transazione conclusa davanti ad una giurisdizione.