Competenza
I motivi di competenza contenuti nel Regolamento[1] tendono a determinare le giurisdizioni competenti per deliberare sull'insieme della successione del defunto (rinvio ai commenti sulle regole di competenza giurisdizionale).
Se al decesso del disponente, la questione della validità della disposizione a causa di morte viene messa in discussione, si possono applicare le regole di competenza giurisdizionali contenute nel testamento?
La risposta deve essere positiva. Gli articoli 4[2] e s. tendono a determinare le regole di competenza in materia di successioni e l'articolo 3 §1[3] prevede una definizione delle successioni che comprende le disposizioni a causa di morte.
Se al decesso del disponente lo stesso ha precisato che la sua disposizione deve essere sottoposta alla sua legge nazionale conformemente all'articolo 24 §2 e all'articolo 25 §3, questa scelta della legge autorizza i suoi eredi ad invocare gli articoli 5 e 6 del Regolamento?
La risposta deve essere negativa, tutte le volte che la scelta della legge è stata fatta per la disposizione a causa di morte e non ingloba quindi la successione.
Se con il disponente in vita si apre un contenzioso sulla validità dell'atto, quali regole di competenza si devono applicare?
La questione ha un senso solo in presenza di un atto chiamato a produrre i suoi effetti con il disponente ancora in vita. È questo il caso della donazione-ripartizione. Bisognerà allora applicare non le disposizioni del Regolamento, ma le regole di competenza giurisdizionale proprie di ogni Stato.