Le successioni che presentano un elemento di estraneità
Il Regolamento[1] non definisce le successioni di cui intende occuparsi. È evidente tuttavia che il Regolamento[1] non si applica a delle successioni puramente interne, ma solo alle successioni che presentano un elemento di estraneità.
Parimenti, è poco probabile che il Regolamento si applichi solo alle successioni transfrontaliere o, per dire le cose altrimenti, alle successioni europee, malgrado i termini del punto 7 del preambolo[2].
Fondamentale :
A priori, il Regolamento dovrebbe quindi applicarsi a qualsiasi successione che presenti un elemento di estraneità.
Bisogna notare tuttavia che il Regolamento non si applica , come previsto dall'articolo 75[3], in presenza di una convenzione internazionale alla quale partecipino uno o più Stati membri e che dovesse trattare di materie rette dal presente Regolamento. È questo il caso in particolare della convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti tra leggi in materia di forma delle disposizioni testamentarie. Tuttavia il Regolamento prevale se la convenzione lega solo degli Stati membri partecipanti al Regolamento.
Attenzione :
Tuttavia, l'internazionalità è una nozione contingente. Per apprezzare l'estraneità della situazione, bisognerà effettuare un'analisi approfondita della situazione e non limitarsi obligatoriamente agli elementi fattuali al momento del decesso.
Ipotesi 1 : Divergenza tra la nazionalità e la residenza
Se il defunto ha la nazionalità di uno Stato, ma risiede in un altro Stato al momento del decesso, non c'è dubbio che la sua successione presenta un carattere internazionale.
Per la successione di un tedesco morto mentre risiedeva in Italia, occorre applicare il Regolamento.
Ipotesi 2 : Beni ubicati in diversi Stati
Se il defunto ha la nazionalità dello Stato in cui ha la sua residenza abituale, l'applicazione del Regolamento si imporrà ogni qual volta che esistono dei beni ubicati in un altro Stato.
Per la successione di un tedesco morto in Germania che lascia un bene immobiliare in Italia, occorre applicare il Regolamento.
Ipotesi 3 : Una disposizione a causa di morte formalizzata all'estero
Se il defunto ha la nazionalità dello Stato in cui ha la sua residenza abituale, l'applicazione, anche parziale, del Regolamento può giustificarsi ogni qual volta abbia formalizzato una disposizione di ultima volontà in presenza di una situazione personale avente un elemento di estraneità.
Per un francese che muore ma risiede in Francia, ma che ha fatto un testamento congiuntivo metre risiedeva in Germania, occorre applicare il Regolamento.