Dettaglio e applicazioni dell'articolo 11
Definizione : Articolo 11 del Regolamento n° 650/2012
Quando nessuna delle giurisdizioni di uno Stato membro è competente in virtù di altre disposizioni del presente Regolamento, le giurisdizioni di uno Stato membro possono deliberare, in casi eccezionali, sulla successione se ragionevolmente non si può lanciare nè condurre una procedura o se la stessa risulta impossibile in uno Stato terzo con il quale la pratica presente uno stretto legame
La pratica deve presentare un legame sufficiente con lo Stato membro da cui di pende la giurisdizione interpellata
Anche supponendo che una girisdizione francese sia competente in applicazione dell'articolo 11, un notaio francese non dovrebbe essere condotto in linea di principio a rilasciare un CSE su tali fondamenta.