Dettaglio e applicazioni dell'articolo 7

DefinizioneArticolo 7 del Regolamento n° 650/2012

« Le giurisdizioni di uno Stato membro di cui il defunto aveva scelto la legge in virtù dell'articolo 22 sono competenti per deliberare sulla successione, a condizione :

a) che una giurisdizione precedentemente interpellata abbia declinato la propria competenza nella stessa pratica, in virtù dell'articolo 6 ;

b) che le parti in causa abbiano convenuto, conformemente all'articolo 5, di conferire la competenza alla o alle giurisdizioni di questo Stato membro ; o

c) che le parti in causa abbiano accettato espressamente la competenza della giurisdizione interpellata ».

Questo motivo di competenza concernerà i notai solo in modo marginale : un notaio francese sarà quindi competente allorchè il defunto aveva scelto la legge francese come legge applicabile alla sua successione e quando gli eredi hanno convenuto che le giurisdizioni francesi erano esclusivamente competenti sulla base di un accordo sull'elezione del foro.

Attenzione

Un accordo per l'elezione del foro (cfr. articolo 5 del Regolamento[1]) doit être conclu par écrit, daté et signé par les parties.

L'accordo per l'elezione del foro richiede l'accordo di tutti gli eredi : se uno di essi non vi acconsente, non può esserci competenza fondata su questa base

L'elezione del foro può essere effettuata solo a profitto di giurisdizioni degli Stati membri in cui il Regolamento è applicabile. Non è questo il caso della Danimarca, del Regno Unito e dell'Irlanda. L'elezione del foro è allora irricevibile e l'articolo 7 non potrà essere applicato. Solo un notaio dello Stato dell'ultima residenza abituale del defunto è allora competente per ilrilascio del CSE.

L'elezione del foro non esclude necessariamente un contenzioso o una contestazione della competenza