L'ordine pubblico

Il principio

Ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento[1],«  l'applicazione di una disposizione della legge di uno Stato designato dal presente Regolamento[2] non può essere esclusa se non nel caso in cui tale applicazione è manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico.  ».

L'eccezione d'ordine pubblico potrà essere quindi invocata ogni volta che l'applicazione del diritto straniero designato dal Regolamente conduce ad un risultato manifestamente contrario all'ordine pubblico internazionale del foro.

Il professionista del diritto incaricato di regolare una successione, in particolare in applicazione di un diritto straniero (o di apportare consigliare in occasione di una professio juris), dovrà quindi interrogarsi sulla compatibilità tra il contenuto di questo diritto e l'ordine pubblico internazionale del foro, il che costituisce indiscutibilmente una novità e una sfida.

Osservazione

L'ordine pubblico internazionale è necessariamente una nozione fluttuante e suscettibile di evoluzione. È quindi impossibile fare una lista esauriente e immutabile delle disposizioni legali straniere la cui applicazione potrebbe nuocere all'ordine pubblico del foro. Tuttavia, non c'è alcun dubbio che certi principi devono manifestamente essere protetti e condurre a scartare la legge straniera nociva.

Il principio di non-discriminazione

È questo il caso del principio di non-discriminazione: una legge straniera che crea una discriminazione tra i probabili successori, in ragione della loro religione, della loro nazionalità, del loro sesso o della loro nascita, sarà disapplicata.

Così, una legge straniera che esclude totalmente dalla successione un figlio nato da una relazione adulterina o fuori matrimonio, dovrà essere disapplicata, in quanto è contraria all' l'ordine pubblico internazionale di uno Stato membro,poichè gli Stati membri assicurano l'uguaglianza successoria tra i figli, poco importa la natura della loro filiazione.

La legittima ereditaria

Più delicata è la questione della legittima ereditaria che ha fatto versare tanto inchiostro e che non esiste in tutti gli altri Stati membri. Se è certo, a nostro avviso, che una legge straniera che ristrutturi in modo diverso, in termini di sesso o di natura, la legittima a favore dei discendenti, non sarebbe considerata contraria all'ordine pubblico internazionale privato, la posizione deve essere più sfumata quando l'applicazione della legge straniera permette di escludere puramente e semplicemente un legittimario dalla successione.

In questa ultima ipotesi, in particolare, l'ordine pubblico internazionale francese rischia di essere contrario all'applicazione di questa legge, quanto meno quando i legami con la Francia sono stretti.

Per contro, se questi legami appaiono allentati, pur essendo stretti con lo Stato la cui legge è giustamente applicabile, l'ordine pubblico non dovrebbe escluderla. La questione resta tuttavia aperta...