Campo d'applicazione temporale

Il Regolamento[1] si applica esclusivamente alle successioni aperte a partire dal 17 agosto 2015. Deve quindi applicarsi agli atti a causa di morte formati dopo il 17 agosto 2015 e rientranti nel suo campo d'applicazione materiale.

Ma, può anche vedere allargato il suo campo d'applicazione a delle disposizioni a causa di morte fatte prima del 17 agosto 2015.

In questo senso, l'articolo 83 §3[2] del Regolamento consacra per le disposizioni a causa di morte una regola di conflitto alternativa. Perchè la disposizione sia valida, la stessa deve rispettare:

  • Sia il dispositivo consacrato nel Regolamento concernente la validità nella forma e nel merito delle disposizioni a causa di morte.

  • Sia le regole di conflitto in vigore al momento in cui la disposizione è stata presa, sia nello Stato di cui il defunto aveva la nazionalità, sia nello Stato in cui il defunto risiedeva, sia nello Stato incaricato del regolamento della successione.

È una regola di conflitto a contenuto materiale. I collegamenti sono proposti in maniera alternativa e non gerarchica. E' necessario e sufficiente che la disposizione sia valida in applicazione di una delle leggi così designates. Si intende aumentare così la possibilità che la disposizione a causa di morte possa dispiegare i suoi effetti e che la volontà del defunto possa essere rispettata.

Esempio

Una coppia francese fa un patto successorio in occasione di un soggiorno in Germania nel 2013. A settembre 2015, uno dei due muore in Francia dove risiedeva. In applicazione del Regolamento, l'atto sarà valido se è stato redatto conformemente alla legge tedesca della residenza della coppia al momento dell'atto. Per contro sarebbe stato nullo se gli si fossero state applicate le regole di conflitto in vigore in Francia al momento dell'atto, in quanto ciò avrebbe condotto a privilegiare la legge successoria, vale a dire nella fattispecie la legge francese.

Completamento

Se non c'è dubbio che il Regolamento possa applicarsi ad atti conclusi tra la data d'entrata in vigore del Regolamento e la sua data d'entrata in applicazione, può anche applicarsi ad atti formati prima della data d'entrata in vigore del Regolamento, vale a dire il 16 agosto 2015 ?

Ciò non è espressamente vietato da nessun testo. Conformemente all'adagio « ubi lex non distinguit », un'applicazione dell'articolo 83 §3[2] del Regolamento agli atti anteriori al 16 agosto 2015 potrebbe essere sostenuta. Tuttavia, se l'adozione dell'articolo 83[3] è stata dettata dalla preoccupazione di dare effetto alle attese legittime delle parti, non si potrebbe applicare il Regolamento ad atti anteriori alla sua entrata in vigore. In queste situazioni, le parti dell'atto non possono aver basato il loro comportamento su un testo che non esisteva al momento dell'atto.