La professio juris
Conformemente all'articolo 25 §3[1] la scelta della legge dovrebbe poter riguardare la legge nazionale del disponente al momento dell'atto e quella al momento del decesso.
La scelta della legge potrà essere fatta nel patto. Rimane da decidere se può essere contenuta in un atto anteriore o successivo. Tutto dipende a nostro avviso dalla forma adottata. Certo l'articolo 22[2] impone che la scelta effettuata in una disposizione a causa di morte, il che ingloba i testamenti e i patti successori.
Poichè il patto successorio un accordo, una scelta della legge che dovesse intervenire dopo la conclusione del patto dovrebbe adottare anch'essa la forma della convenzione, poichè in caso contrario la scelta della legge potrebbe essere un mezzo per ritornare unilateralmente sugli impegni delle due parti, portando al disconoscimento delle legittime attese delle parti al momento della conclusione del patto.
Quanto alla scelta della legge fatta anteriormente, ancora una volta la scelta non deve poter essere il risultato di un atto unilaterale, a meno che non venga a confermare la scelta fatta nel patto.
Esempio :
Un italiano residente in Germania ottiene da uno dei suoi figli che rinunci ad ogni diritto sulla sua successione. In applicazione dell'articolo 25[1] Il patto dipende dalla legge tedesca e deve essere quindi considerato valido. Se successivamente il de cujus procede ad una scelta della legge per testamento, conformemente all'articolo 25 §3[1], a favore della sua legge nazionale, il patto sarebbe nullo! La soluzione non è accettabile.
Per il resto, la scelta della legge in presenza di un patto concernente la successione di una persona valgono le stesse osservazioni che in materia di testamenti.