Definizione del trust

È necessario misurare bene la portata dell'esclusione

Ai sensi dell 'articolo 1-2 j[1] sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento[2] « la costituzione, il funzionamento e la dissoluzione dei trust ».

In altri termini, la validità del trust deve continuare ad essere regolata dalle regole di conflitto nazionali degli Stati membri.

Di conseguenza, se in uno Stato membro, prima dell'entrata in vigore del Regolamento, si sottometteva la validità del trust alla legge di autonomia, questa regola continuerà ad applicarsi dopo l'entrata in vigore del Regolamento.

Esempio

Un americano che ha costituito un trust allorchè risiedeva a New York, muore mentre era residente in Belgio.

La validità del trust è sottoposta alle disposizioni degli articoli da 122 a 125 del Codice di diritto internazionale privato belga.A priori, è la legge americana che sarà applicata.

Tuttavia, il regime successorio del trust dipende dal l'articolo 21 del Regolamento[3], vale a dire nella fattispecie la legge belga.

Osservazione

La questione che non mancherà di presentarsi è quella di sapere come fare se nello Stato membro richiesto, si assoggettava il trust fino ad allora alla regola di conflitto successorio.

Si potrà in avvenire sottoporre il trust al dispositivo del Regolamento ?

La dottrina da' a questa questione una risposta positiva considerando che l'articolo 1-2[4] non vieta l'applicazione del Regolamento al trust.

L'estensione unilaterale potrebbe farsi per via legislativa o giurisprudenziale.

Se la costituzione, il funzionamento e la dissoluzione del trust non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento, vi rientreranno al contrario gli effetti successori del trust.

In fondo, i trust sono trattati come le donazioni. La validità delle donazioni è sottoposta alle regole di conflitto nazionali, ma la questione del loro regime successorio (articolo 23 i[5]) dipende dal Regolamento.

Negli Stati membri dell'Unione Europea cha applicano la riserva ereditaria, il trust non può quindi essere un mezzo per scavalcare questa riserva e deve essere preso in conto nel quadro del regolamento della successione allo stesso titolo delle donazioini e dei lasciti.