Il ricorso

Questa parte fa riferimento all'articolo 72[1]

Qualsiasi persona abilitata a fare richiesta di un CSE e giustificante un interesse legittimo può presentare un ricorso contro qualsiasi decisione resa dall'autorità emittente davanti ad una autorità giudiziaria da cui dipenda l'autorità emittente conformemente al diritto di questo Stato.

Se l'autorità interpellata conferma che il CSE non corrisponde alla realtà, l'autorità giudiziaria competente rettifica, modifica o ritira il CSE o altrimenti fa in modo che l'autorità emittente riesamini la pratica e prenda un'altra decisione.