Lo svolgimento della procedura: articoli da 46 a 55

  • Il Regolamento[1] prevede l'applicazione della procedura dello Stato membro d'esecuzione.

  • La richiesta è presentata dalla parte che la domanda, che produce la transazione gudiziaria accompagnata dal formulario III [doc]. Questi documenti sono tradotti a richiesta della giurisdizione interpellata.

Consiglio

Occorre domandare una traduzione sistematica di tutti i documenti da parte di un traduttore giurato presso i tribunali al fine di verificare la portata della forza esecutoria della transazione (rubrica 4 del formulario III [doc]).

  • Il Regolamento non prevede una procedura contraddittoria al momento di questo primo esame della domanda. Il giudice accorda o rifiuta la dichiarazione che constata la forza esecutoria di una transazione giudiziaria nel suo Stato sulla base dei documenti prodotti, senza dibattito contraddittorio.

  • La decisione del giudice è portata a conoscenza del richiedente secondo la procedura applicabile nello Stato d'esecuzione.

    Quando la transazione giudiziaria ottiene la forza esecutoria nello Stato d'esecuzione, questa decisione è notificata alla parte contro la quale si richiede l'esecuzione forzata.

  • Questa decisione, che accorda o rifiuta la forza esecutoria nello Stato d'esecuzione, può essere oggetto di un ricorso davanti alle seguenti autorità: notificazione in virtù dell'articolo 78.

    Il termine di ricorso è di 30 giorni a contare dalla notificazione della decisione contestata o di 60 giorni quando il convenuto è domiciliato in un altro Stato membro.

    La procedura contraddittoria è applicabile al momento dell'esame di questo ricorso, la giurisdizione interpellata deve deliberare rapidamente.

  • Questa decisione, che decide sul ricorso, può essere oggetto di un'impugnazione davanti alle seguenti autorità: notification in virtù dell'articolo 78.