Sui modi di gratificazione tra vivi
Di che cosa parliamo?
Si tratta delle donazioni tra vivi, ma anche della clausola di tontina (cfr. per il diritto anglo-americano : 1 joint tenancy with right of survivorship) o anche dei piani di pensione complementare con clausola di reversibilità e dell'assicurazione vita (cfr. per il diritto anglo-americano : 2 life insurance). Fa parte anche di un regime derogatorio il trust (articolo 1 §2 j[1]).
Quali sono le questioni escluse dal campo d'applicazione del Regolamento?
La validità nella forma e nel merito di questi modi di gratificazione tra vivi non rientrano nel campo d'applicazione del Regolamento.
Lel caso più frequente, sono le regole di conflitto nazionali che troveranno applicazione, ma non necessariamente.
È così che le condizioni di validità della donazione tra vivi di diritto comune dipenderanno in certi paesi, in particolare la Francia o la Germania, dal Regolamento Roma I del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Altri Stati, come il Regno Unito, escluderanno l'applicazione di questo testo alle donazioni. Senza pregiudicare la posizione della CGUE[2] su questa questione, si può tuttavia ricordare che il punto 9 del preambolo della proposta di regolamento del 14 ottobre 2009 prevedeva che «« la validità e gli effetti delle liberalità sono coperti dal Regolamento CE n°593/2008 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali »
».
Quali sono le questioni relative alle liberalità tra vivi incluse nel campo d'applicazione del Regolamento?
Per i modi di gratificazione tra vivi succitati, l'applicazione del Regolamento[3] non è esclusa totalmente. In questo caso occorre procedere ad una separazione delle questioni suscettibili di presentarsi. Gli autori del Regolamento hanno preso atto che in certi sistemi giuridici – Germania, Spagna, Francia, Italia – la liberalità non esaurisce i suoi effetti una volta che è stata concessa. Di conseguenza, hanno riservato l'applicazione della legge successoria (articolo 23 §2 i[4]).
Completamento : In diritto francese
Consentita ad un erede come anticipo della quota successoria, la donazione deve essere rapportata alla successione al decesso del de cujus (il rapporto è sottoposto alla legge successoria). Consentita ad un terzo in presenza di eredi legittimari, la donazione deve essere reintegrata nella successione al fine di determinare se oltrepassa la frazione di patrimonio di cui il defunto poteva disporre liberamente e se deve quindi essere ridotta (la riduzione della liberalità è sottoposta alla legge successoria).
Esempio :
Un de cujusfa ad uno dei suoi figli una donazione su un immobile situato in Spagna. Muore mentre risiede in Francia.
In applicazione dell'articolo 4 §1 c del Regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, la validità della donazione sarà sottoposta alla legge spagnola del luogo d'ubicazione dell'immobile. Lo stesso dicasi della sua irrevocabilità.
In ragione dell'ultima residenza abituale del defunto in Francia, la legge francese sarà applicabile alla successione. In base all'articolo 23 §2 i[4], la stessa si applica alla questione del rapporto e della riduzione delle liberalità.
Di conseguenza, la legge francese sarà applicata al rapporto della donazione relativa all'immobile situato in Spagna.
Attenzione :
Ne deriva d'altra parte che la legge successoria sarà applicabile anche alle clausole relative al rapporto (rapporto forfettario; esclusione del rapporto) che dovessero essere contenute nella liberalità.