La professio juris
Quale legge?
L'articolo 24 §2[1] estende quindi al testamento il regime dell'articolo 22[2]. In altre parole, il testatore potrà sottoporre il suo testamento sia alla sua legge nazionale al momento del testamento, sia alla sua legge nazionale al momento del decesso.
Osservazione :
Notiamo immediatamente che la trasposizione dell'articolo 22[2] contrasta naturalmente con l'obiettivo dell' articolo 24[1] che è quello, fissando il collegamento al momento dell'atto, di rendere sicuro l'atto di anticipazione. Ora, se il defunto opta per la sua legge nazionale al momento del decesso, l'obbiettivo rischia di non essere raggiunto.
Quale supporto?
La scelta della legge dovrà rispettare il formalismo previsto all'articolo 22[2]. Potrà essere contenuta nel testamento, ma anche in una disposizione a causa di morte, anteriore o posteriore alla redazione del testamento.
Osservazione :
Che la scelta della legge possa essere fatta dopo la redazione del testamento non provoca conseguenze nella misura in cui l'atto litigioso produrrà degli effetti solo al decesso del defunto.
Attenzione :
Occorre verificare attentamente l'efficacia della scelta della legge: in mancaza di una volontà contraria del testatore, si riferisce solo al testamento e, di conseguenza, la successione sarà retta dalla legge dell'ultima residenza abituale del defunto al momento del decesso (articolo 21[3]). Il professionista del diritto dovrà quindi applicare nuovamente due leggi nello stesso tempo.
Lo stesso dicasi in presenza di un soggetto con due nazionalità che dovesse optare per la legge di una di queste nazionalità per il testamento e per l'altra per la successione.
Infine, la questione dell' efficacia di questa scelta (vale solo per il testamento o vale anche per la successione?) sarà certamente in avvenire fonte di contenzioso. Bisogna quindi invitare i professionisti del diritto a redigere con cura le clausole sulla scelta della legge nei testamenti e a circoscriverne bene l'efficacia.