Revoca e modifica dei testamenti
Regolamento relativo alla questione della designazione della legge applicabile alla modifica o alla revoca del testamento.
Il problema è il seguente:
Si deve applicare la legge successoria anticipata al momento della redazione del testamento?
Si deve applicare la legge successoria anticipata al momento della revoca?
Esempio :
Un francese fa un testamento mentre risiede nei Paesi Bassi. In seguito, rientra in Francia ed intende revocare questo testamento. La legge applicabile alla revoca è la legge olandese della residenza al momento della redazione del testamento quella francese della residenza al momento della revoca?
L'articolo 24 §3 distingue secondo che il testatore abbia proceduto o no ad una scelta della legge in materia testamentaria.
Se il defunto non ha proceduto alla scelta della legge, bisogna applicare il paragrafo 1 e quindi la legge successoria anticipata. Ma l'articolo non precisa se ci si deve porre al momento della redazione del testamento iniziale o al momento della revoca. A priori, sembra che ci si debba porre al momento della revoca. Il punto 51 del preambolo[1] è in questo senso, ma certi autori pensano che la facoltà di revoca deve restare nel perimetro della legge applicabile al testamento.
Se il defunto ha proceduto alla scelta della legge, la modifica o la revoca sarà retta dalla legge scelta.
Completamento :
Prendiamo le cause legali di revoca:
revoca del testamento per successivo matrimonio (Regno Unito),
revoca del testamento a causa di divorzio (Germania),
revoca del testamento a causa della nascita di un figlio...
Tali cause di revoca rientrano nella legge successoria anticipata al momento della redazione del testamento o nella legge successoria anticipata al momento della sopravvenienza dell'evento considerato?
Il testo non risponde a questa questione.
Completamento :
Gli effetti delle disposizioni a causa di morte non sono esaminati dall'articolo 24[2] del Regolamento. Bisogna quindi dedurne che la questione rientra nell'articolo 23[3] del Regolamento e, conseguentemente, della legge successoria anticipata.
Allo stesso modo, il contenuto del testamento – oneri che gravano i lasciti; designazione di un esecutore testamentario – sono sottoposti alla legge successoria.
Senza dubbio, è prevedibile in futuro un coordinamento tra l'area di applicazione della legge successoria anticipata e quella della legge successoria effettiva.