Le questioni da porsi in modo concomitante all'applicazione della legge successoria (2)

Certe questioni si porranno in modo concomitante all'applicazione della legge successoria. Si tratta delle questioni indicate all articolo 1 §2 f,g,h,i,j,k.[1]

  • La validità nella forma di un testamento verbale è esclusa dal Regolamento[1].

  • Il trasferimento tra vivi e a titolo gratuito di beni è excluso dal Regolamento[2].

    L'articolo propone una lista che non è limitativa. Vi figurano le liberalità, la clausola di accrescimento, i libretti di risparmi a fine pensionistico e i contratti di assicurazione. L'esclusione è solo relativa poichè l'efficacia successoria di queste strade parallele di gratificazione sono sottoposta alla legge successoria[3].

  • Le questioni relative al diritto delle società sono escluse dal Regolamento[2].

    Quando un socio muore, la sorte delle sue quote sociali è sottoposta alla legge determinata dalle regole di conflitto applicabili in materia di diritto delle società.

  • I trust sono anch'essi esclusi dal campo d'applicazione del Regolamento. Ma, ancora una volta, l'esclusione è solo relativa perchè concerne la costituzione, sul funzionamento e sulla dissoluzione del trust. Di conseguenza, se il trust comporta una liberalità, la legge applicabile alla successione sarà in grado di limitarne l'efficacia.

Esempio

Immaginiamo un trust realizzato in applicazione della legge inglese: se la legge applicabile alla successione è la legge francese, il trust potrà trovarsi sottoposto alle disposizioni relative al rapporto e alla riduzione.

  • La natura dei diritti reali. La legge successoria in questo casonon si applica; si applica la legge del luogo in cui si trovano i beni. L'idea che ispira questa esclusione è che non si può imporre un diritto reale sconosciuto dalla legge del luogo di ubicazione del bene. Tuttavia, bisogna osservare che l'articolo 31 del Regolamento[4] invita, nella misura del possibile, a procedere ad un adattamento dei diritti reali sconosciuti sforzandosi di identificare il diritto reale conosciuto dalla legge del luogo di ubicazione del bene a cui si avvicina maggiormente.