Le disposizioni proprie della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 (per i soli testamenti e per i soli Stati aderenti alla convenzione)
La questione dei lasciti verbali
La validità formale dei lasciti verbali è esclusa dal campo d'applicazione del Regolamento (articolo 1 § 2 f[1]). Si applicano quindi le regole di conflitto degli Stati membri.
Per gli Stati legati alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961, l'articolo 10 della convenzione prevede che « ogni Stato contraente può riservarsi di non riconoscere le disposizioni testamentarie fatte, eccetto circostanze straordinarie, sotto forma orale da un cittadino non avente alcun'altra nazionalità ».
In altri termini, se il lascito verbale è stato fatto da un cittadino dello Stato che ha espresso la riserva e fatte salve le circostanze straordinarie, questo Stato può non riconoscere il lascito verbale. Al contrario, se il lascito è stato fatto in circostanze straordinarie, lo Stato che ha espresso la riserva deve applicare allo stesso Convenzione dell'Aia.
Hanno espresso la riserva di cui all'articolo 10[2] il Belgio, l'Estonia, la Francia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi.
La questione delle disposizioni testamentarie sprovviste di contenuto successorio
La validità formale delle disposizioni contenute nel testamento, ma sprovviste di contenuto successorio non è di competenza dell'articolo 27[3] del Regolamento.
La Convenzione dell'Aia nel suo articolo 12 riserva la possibilità per gli Stati aderenti alla convenzione di escludere l'applicazione della convenzione alle clausole testamentarie che secondo il suo diritto non hanno un carattere successorio.
Il Lussemburgo e l'Austria hanno espresso la riserva di cui all'articolo 12.
La validità formale di un riconoscimento di un figlio o della designazione di un tutore, contenuta in un testamento, può - se lo Stato aderente alla Convenzione dell'Aia non ha espresso la riserva di cui all'articolo 12 - beneficiare dei collegamenti alternativi di cui all'articolo 1.