Ciò che non dice il Regolamento
Il Regolamento[1] non prevede un' ipotesi precisa, cioè quella in cui la regola di conflitto dello Stato terzo tenda a sottoporre i beni mobili ed i beni immobili a due regole di conflitto distinte.
Secondo la configurazione del patrimonio del defunto, ci si può ritrovare in una ipotesi in cui la regola di conflitto dello Stato terzo procede ad un rinvio parziale.
Ammettere un tale rinvio conduce a sottoporre i diversi elementi del patrimonio del defunto a due leggi diverse e quindi a rinunciare al principio dell'unità che una delle basi del Regolamento.
Esempio :
Un austriaco muore allorchè è domiciliato nel Regno Unito, lasciando dei beni immobili in Austria. L'articolo 21[2] del Regolamento designa la legge inglese. Il diritto internazionale privato inglese in materia di successioni tende a distinguere i beni mobili dai beni immobili.
I primi sono sottoposti alla legge dell'ultimo domicilio del defunto. I secondi sono sottoposti alla legge del luogo dove sono ubicati. Di conseguenza, la legge inglese si applica in materia immobiliare, ma designa come legge da applicare la legge austriaca del luogo in cui sono ubicati i beni immobili.
Nè la lettera dell'articolo 34,[3] nè i termini del preambolo permettono quindi di scartare il rinvio in tale ipotesi. La dottrina milita nella sua maggioranza per la sua ammissione.