L'articolo 10.1

Secondo l'articolo 10.1[1], la successione di una persona che risieda in uno Stato terzo può essere di competenza, nella sua globalità, di una giurisdizione di uno Stato che partecipa al Regolamento :

  • se il defunto aveva la nazionalità di uno Stato membro al momento del decesso e se certi beni della successione si trovano nello Stato in questione,

  • o, in caso contrario, se il defunto aveva la nazionalità di uno Stato terzo, se certi beni della successione si trovano in uno Stato membro e se la sua residenza abituale precedente si trovava nello Stato membro in questione, a condizione che, al momento di adire le vie legali, non siano passati più di 5 anni a partire dal suo cambiamento di residenza abituale.