L'articolo 10.1
Secondo l'articolo 10.1[1], la successione di una persona che risieda in uno Stato terzo può essere di competenza, nella sua globalità, di una giurisdizione di uno Stato che partecipa al Regolamento :
se il defunto aveva la nazionalità di uno Stato membro al momento del decesso e se certi beni della successione si trovano nello Stato in questione,
o, in caso contrario, se il defunto aveva la nazionalità di uno Stato terzo, se certi beni della successione si trovano in uno Stato membro e se la sua residenza abituale precedente si trovava nello Stato membro in questione, a condizione che, al momento di adire le vie legali, non siano passati più di 5 anni a partire dal suo cambiamento di residenza abituale.