L'articolo 10.2
L'articolo 10.2[1] prevede anche la competenza delle giurisdizioni di uno Stato membro allorchè il defunto risiedeva in uno Stato terzo, se esistono dei beni della successione situati in uno Stato membro.
Se esistono solo queste due condizioni, la competenza della giurisdizione dello Stato membro sarà limitata ai soli beni ubicati sul suo territorio.
Potrebbero quindi esistere diverse procedure parallele se dei beni di una successione si trovano in diversi Stati membri.
O, in caso contrario, se il defunto aveva la nazionalità di uno Stato terzo, se certi beni della successione si trovano in uno Stato membro e se la sua residenza abituale precedente si trovava nello Stato membro in questione, a condizione che, al momento di adire le vie legali, non siano passati più di 5 anni a partire dal cambiamento di residenza abituale.