Esame della domanda di CSE e dovere di informazione dell'autorità emittente
Questa parte fa riferimento all'articolo 66[1] del Regolamento
A ricezione di una domanda di rilascio del CSE, l'autorità emittente la esamina e verifica le informazioni, i documenti e gli altri mezzi di prova presentati dal richiedente.
A tal fine, l'autorità emittente dispone di tutti i poteri che le dà il diritto nazionale (ad esempio: dichiarazione sotto giuramento; consultazione di registri fondiari, civili,...) e può cooperare con delle autorità emittenti di un altro Stato membro legato dal Regolamento.
L'autorità emittente dovrà informare gli altri beneficiari del deposito della domandea di rilascio del CSE.