Lo svolgimento della procedura: articoli da 46 a 55
Il Regolamento[1] prevede l'applicazione della procedura dello Stato membro di esecuzione
La richiesta è presentata dalla parte che la domanda che deve produrre la sentenza straniera accompagnata dal formulario I. Questi documenti sono tradotti a richiesta della giurisdizione interpellata.
Consiglio :
Occorre domandare una traduzione sistematica di tutti i documenti effettuata da un traduttore giurato presso i tribunali al fine di procedere alle verifiche imposte dal l'articolo 40[2] , in particolare per accertarsi che la parte che si difende abbia potuto effettivamente fare valere i suoi diritti.
Il Regolamento non prevede una procedura contraddittoria al momento di questo primo esame della domanda. Il giudice interpellato accorda o rifiuta la dichiarazione che constata la forza esecutoria di una sentenza straniera nel suo Stato, sulla base dei documenti prodotti, senza dibattito contraddittorio.
La decisione del giudice è portata a conoscenza del richiedente, secondo la procedura applicabile nello Stato membro di esecuzione.
Quando la sentenza straniera ottiene la forza esecutoria nello Stato di esecuzione, questa decisione è notificata alla parte contro la quale l'esecuzione forzata è richiesta.
Questa decisione, che accorda o rifiuta la forza esecutoria nello Stato d'esecuzione, può essere oggetto di un ricorso davanti alle autorità definite nella notificazione in virtù dell'articolo 78.
Il termine di ricorso è di 30 giorni apartire dalla notifica della decisione contestata o di 60 giorni quando il convenuto è domiciliato in un altro Stato membro.
La procedura contraddittoria è applicabile al momento dell'esame di questo ricorso. La giurisdizione interpellata deve deliberare rapidamente.
Questa decisione, che delibera sul ricorso, può essere oggetto di un'impugnazione davanti alle autorità definite nella notificazione in virtù dell'articolo 78.