Lo svolgimento della procedura: articoli da 46 a 55

  • Il Regolamento[1] prevede l'applicazione della procedura dello Stato membro di esecuzione

  • La richiesta è presentata dalla parte che la domanda che deve produrre la sentenza straniera accompagnata dal formulario I. Questi documenti sono tradotti a richiesta della giurisdizione interpellata.

Consiglio

Occorre domandare una traduzione sistematica di tutti i documenti effettuata da un traduttore giurato presso i tribunali al fine di procedere alle verifiche imposte dal l'articolo 40[2] , in particolare per accertarsi che la parte che si difende abbia potuto effettivamente fare valere i suoi diritti.

  • Il Regolamento non prevede una procedura contraddittoria al momento di questo primo esame della domanda. Il giudice interpellato accorda o rifiuta la dichiarazione che constata la forza esecutoria di una sentenza straniera nel suo Stato, sulla base dei documenti prodotti, senza dibattito contraddittorio.

  • La decisione del giudice è portata a conoscenza del richiedente, secondo la procedura applicabile nello Stato membro di esecuzione.

  • Quando la sentenza straniera ottiene la forza esecutoria nello Stato di esecuzione, questa decisione è notificata alla parte contro la quale l'esecuzione forzata è richiesta.

  • Questa decisione, che accorda o rifiuta la forza esecutoria nello Stato d'esecuzione, può essere oggetto di un ricorso davanti alle autorità definite nella notificazione in virtù dell'articolo 78.

  • Il termine di ricorso è di 30 giorni apartire dalla notifica della decisione contestata o di 60 giorni quando il convenuto è domiciliato in un altro Stato membro.

  • La procedura contraddittoria è applicabile al momento dell'esame di questo ricorso. La giurisdizione interpellata deve deliberare rapidamente.

  • Questa decisione, che delibera sul ricorso, può essere oggetto di un'impugnazione davanti alle autorità definite nella notificazione in virtù dell'articolo 78.