Le misure provvisorie e cautelari:articolo 54

Questa pagina riguarda l'articolo 54[1].

La parte che desidera domandare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione emanante dalle giurisdizioni di un altro Stato membro può sollecitare, prima di ottenere questa decisione nello Stato di esecuzione, delle misure provvisorie o cautelari nello Stato di esecuzione, conformemente al diritto applicabile in questo Stato.

Esempio

Marcello, di muore italiana, vive a Milano. È proprietario di diversi immobili fra cui un grande chalet nelle Alpi francesi dove affitta degli appartamenti ai villeggianti.

Marcello decede il 17 settembre 2015, lasciando pa succedergli sua moglie, Simona, e un figlio, Luigi, che vive in Francia.

Simona e Luigi sono in disaccordo sulla ripartizione della successione.

Un tribunale italiano è chiamato a giudicare questa lite e decide, in particolare, di attribuire l'immobile francese a Luigi. Ora, dopo il decesso di Marcello, Simona incassa da sola gli affitti di questo immobile.

Luigi si rivolge a un tribunale francese per fare costatare che la sentenza italiana deve essere eseguita in Francia e per fare riconoscere che lo chalet gli è stato attribuito.

In attesa del risultato di questa procedura, Luigi richiede al giudice dell'esecuzione francese di praticare un sequestro cautelare sugli affitti pagati dai villeggianti che occupano lo chalet.