6. Informazioni concernenti il defunto
6.6 Nazionalità
Si deve prendere in conto il considerando 41 del Regolamento n° 650/2012[1] .
La questione della nazionalità del defunto si pone solo in caso di professio juris : la scelta della legge è valida solo se la legge applicabile prescelta è la legge nazionale del defunto al momento della realizzazione della professio juris o al momento del decesso, come precisato dall'articolo 22 del Regolamento[2]).
Fondamentale :
Se il defunto possedeva diverse nazionalità, le stesse devono essere trattate, a priori, su un piede di uguaglianza, vale a dire che non si deve far prevalere una delle nazionalità, in particolare la nazionalità del foro.