8. Legge applicabile alla successione
8.2 La legge applicabile è stata determinata sulla base dei seguentie elementi :
8.2.1. Il defunto aveva la propria residenza abituale in questo Stato al momento del decesso (article 21[1] §1 del Regolamento). Sulla nozione di residenza abituale, riferirsi supra aux spiegazioni fornite al punto 4.1 del presente documento
8.2.2. Il defunto ha scelto la legge dello Stato di cui aveva la nazionalità (cfr. articolo 22 §1 del Regolamento[2]) (vedere anche spiegazione del punto 7.2)
Completamento :
L'autorità emittente del CSE deve verificare se la scelta effettuata per la legge le sembra conforme all'articolo 22 del Regolamento [2]e in particolare se è stata formulate in modo espresso in una dichiarazione avente la forma di una disposizione a causa di morte o se risulta dai termini di una tale disposizione.
Più precisamente, in applicazione dell'articolo 27 del Regolamento[3], si deve verificare se le condizioni di validità nella forma sono rispettate, vale a dire se la dichiarazione ha la forma di una disposizione a causa di morte risponde ai termini di legge :
a) dello Stato in cui la disposizione è stata presa o il patto successorio è stato concluso ;
b) di uno Stato di cui il testatore o come minimo una delle persone interessate dalla successione in forza di un patto successorio possedeva la nazionalità, al momento in cui si è presa la disposizione o si è concluso il patto o al momento del decesso ;
c) di uno Stato in cui il testatore o come minimo una delle persone interessate dalla successione in forza di un patto successorio aveva il proprio domicilio al momento in cui si è presa la disposizione o si è concluso il patto o al momento del decesso ;
d) dello Stato in cui il testatore o come minimo una delle persone interessate dalla successione in forza di un patto successorio aveva la propria residenza abituale al momento della redazione della disposizione o della conclusione del patto o al momento del decesso ; o
e) per i beni immobiliari, dello Stato in cui si trovano i beni immobili.
8.2.3.
L'articolo 21.2[4]. del Regolamento[5] precisa che, quando a titolo eccezionale risulta dall'insieme delle circostanze della causa che, al momento del decesso, il defunto presentava dei legami manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello di cui si sarebbe applicata la legge in forza del paragrafo 1, la legge applicabile alla successione è quella di questo secondo Stato.
Attenzione :
Questa disposizione deve essere applicata solo a titolo eccezionale dal notaio che dovrà giustificare in modo molto preciso gli elementi che lo portano ad optare per l'applicazione de una legge diversa da quella della residenza abituale del defunto.
Una delle possibili ipotesi è quella in cui il defunto aveva fatto una scelta in favore della propria legge nazionale, che tale scelta non sia valida e che risulti tuttavia da un insieme di circostanze che il defunto possedeva manifestamente degli stretti legami con lo Stato di cui ha la nazionalità.