L'autorità certifica...

L'articolo 66 del Regolamento[1] precisa che : « « l'autorità emittente verifica le informazioni e le dichiarazioni fornite dal richiedente, come pure i documenti ed altri mezzi di prova presentati dallo stesso, conducendo le indagini necessarie per questa verifica d'ufficio, quando il suo diritto nazionale lo prevede o l'autorizza, oppure invita il richiedente a fornire qualsiasi ulteriore elemento di prova da essa giudicato necessario" ».

Secondo l'articolo 66, 3[1] « « se il proprio diritto nazionale lo prevede e, fatte salve le condizioni che vi sono fissate, l'autorità emittente può richiedere che vengano fatte delle dichiarazioni sotto giuramento o sotto forma di dichiarazioni solenni al posto del giuramento » ».

Consiglio

Detto altrimenti, per quanto riguarda gli effetti prodotti da un un CSE, l'autorità emittente del CSE dovrà procedere ad un certo numero di indagini al fine di accertarsi delle qualità di eredi e, tra l'altro, dell'assenza di contestazioni in corso.

Sembra utile che l'autorità emittente del CSE indichi qui le misure prese, le pezze giustificative sulle quali si fonda e/o le dichiarazioni effettuate.