Quale legge scegliere?

L'articolo 22[1] del Regolamento[2] inquadra strettamente la scelta che una persona può fare.

Scelta della legge dello Stato di cui la persona ha la nazionalità al momento della scelta

La prima possibilità a favore della legge nazionale che la persona possiede al momento della scelta non pone alcun problema particolare, salvo ricordare che in caso di doppia o plurima nazionalità, la scelta può essere a favore di una qualsiasi delle leggi nazionali della persona.

In effetti, se il defunto aveva diverse nazionalità, le stesse devono essere trattate su un piano di uguaglianza, vale a dire che non si deve far prevalere una delle nazionalità e, più in particolare, la nazionalità del foro[3], come espressamente precisato dall'articolo 22 §1[1] del Regolamento. Il defunto può dunque optare per la legge nazionale di uno degli Stati di cui ha la nazionalità.

Scelta della legge dello Stato di cui la persona pensa che avere la nazionalità al momento del decesso

Per quanto riguarda la possibilità di scegliere la legge nazionale che si avrà « al momento del decesso », la cosa può sorprendere poichè è fonte potenzialmente di insicurezza giuridica. Così, se la nazionalità che si pensava di avere al momento del decesso non è stata poi ottenuta, la scelta della legge non sarà efficace e la legge applicabile sarà quella della residenza abituale.

Consiglio

Se deve dare un consiglio in materia di scelta della legge, il professionista del diritto dovrà quindi attirare l'attenzione della persona interessata sui rischi che comporta tale scelta. E non dovrà esitare a conservare traccia degli avvertimenti dati. Più in generale, si deve sconsigliare a chiunque di scegliere una legge di cui spera avere la nazionalità al momento del decesso, fatto salvo il caso in cui non esiste alcun dubbio sul fatto che questa nazionalità gli sarà accordata.