Modificare la legge scelta
Il Regolamento prevede espressamente la modifica o la revoca della scelta della legge che si è effettuata. L'articolo 22 §4[1] del Regolamento[2] precisa le condizioni richieste per effettuare validamente nella forma tale modifica o revoca.
È necessario fare riferimento alle leggi che regolano le condizioni di forma applicabili alle disposizioni a causa di morte, previste dall'articolo 27[3] del Regolamento, per determinare le condizioni alle quali una tale modifica o revoca è possibile.