Dichiarazione di incompetenza: articolo 6
Se necessario, è possibile consultare l'articolo 6[1]
Quando il defunto ha scelto la sua legge nazionale per regolare la sua successione, la giurisdizione interpellata, che in linea di principio è la giurisdizione dell'ultima residenza abituale, può, a richiesta di una delle parti, declinare la propria competenza a favore di una giurisdizione dello Stato membro di cui si è scelta la legge, perchè questa giurisdizione è posizionata meglio per deliberare sulla successione, in particolare per quanto riguarda la residenza abituale delle parti o dell'ubicazione dei beni.
Esempio : Seguito dell'esempio
I tre figli di Charlotte non raggiungono un accordo, nè sulla ripartizione della successione, nè sulla scelta del tribunale.
La lite è portata davanti al tribunale di primo grado di Toledo al quale la figlia primogenita di Charlotte domanda di declinare la sua competenza a profitto di un tribunale austriaco, invocando i seguenti argomenti:
la legge austriaca è applicabile alla successione
i tre eredi risiedono in Austria
Charlotte era proprietaria di una casa di famiglia in Austria, mentre era solo locataria del suo appartamento a Toledo.
Il tribunale di Toledo potrà giudicare che queste circostanze pratiche giustificano un rinvio della pratica davanti ad una giurisdizione austriaca.
Tale dichiarazione d'incompetenza sarà probabilmente più utilizzata dell'accordo di elezione del foro, le liti in materia di successioni essendo poco favorevoli ad un accordo, anche limitato al tribunale competente.
Attenzione :
La dichiarazione d'incompetenza si chiede al tribunale designato, non è utile domandargli previamente se accetta o no la sua competenza. Funziona solo tra gli Stati partecipanti al Regolamento sulle successioni.