Connessità: articolo 18

Questa pagina riguarda l'articolo 18[1].

Delle domande sono connesse quando esiste un rapporto così stretto tra esse che vi è interesse ad istruirle e a giudicarle nello stesso tempo al fine di evitare delle decisioni inconciliabili.

Quando delle domande connesse sono presentate a delle giurisdizioni di Stati diversi, la giurisdizione interpellata per seconda può (e non deve) sospendere il giudizio.

Se le domande connesse sono presentate a delle giurisdizioni di primo grado, la giurisdizione interpellata per seconda può dichiarare la propria incompetenza, a richiesta di una parte, se la giurisdizione adita per prima è competente per giudicare e se la sua legge permette la riunione dei procedimenti.