Connessità: articolo 18
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Delle domande sono connesse quando esiste un rapporto così stretto tra esse che vi è interesse ad istruirle e a giudicarle nello stesso tempo al fine di evitare delle decisioni inconciliabili.
Quando delle domande connesse sono presentate a delle giurisdizioni di Stati diversi, la giurisdizione interpellata per seconda può (e non deve) sospendere il giudizio.
Se le domande connesse sono presentate a delle giurisdizioni di primo grado, la giurisdizione interpellata per seconda può dichiarare la propria incompetenza, a richiesta di una parte, se la giurisdizione adita per prima è competente per giudicare e se la sua legge permette la riunione dei procedimenti.