Il principio del rinvio

Definizione

Il rinvio si presenta allorchè la legge straniera designata dalla regola di conflitto del foro rifiuta di applicarsi e designa come legge da applicare la legge del foro (rinvio in primo grado) o la legge di uno Stato terzo (rinvio in secondo grado).

Il caso che richiede un rinvio presuppone quindi una divergenza tra le regole di conflitto legale tra lo Stato del foro e lo Stato di cui è stata designata la legge dalle regole di conflitto del foro.

Nel quadro del Regolamento, può esserci rinvio solo nelle ipotesi in cui la legge designata in applicazione del Regolamento è quella di uno Stato membro non legato dal Regolamento (Danimarca, Regno Unito, Irlanda) o quella di uno Stato terzo.

Per definizione, se la legge designata è quella di uno Stato membro, vi è convergenza delle regole di conflitto e la questione del rinvio non può quindi presentarsi.

L'articolo 34[1] del Regolamento ammette il rinvio in certe ipotesi e a certe condizioni.