Non in caso di professio juris

Fondamentale

Il rinvio non può essere messo in azione in caso di professio juris (articolo 22[1]).

Esempio

Immaginiamo un inglese che muore allorchè è domiciliato en Italia dopo avere optato con una disposizione a causa di morte per la legge inglese della sua nazionalità. In questo caso, importa poco che la legge inglese vieti l'applicazione della legge italiana del suo domicilio.

Ci si atterrà alla scelta della legge fatta dal defunto, visto che, in caso contrario, si porrebbero nel nulla le sue previsioni legittime e si andrebbe contro l'obiettivo del testo che è quello di garantire la sicurezza delle previsioni.

Attenzione

È necessario misurare le conseguenze del rifiuto del rinvio :

si applicheranno leggi differenti a seconda che siano le giurisdizioni dello Stato membro della residenza abituale del defunto (Italia) che saranno messe in gioco o quelle dello Stato terzo della nazionalità del defunto (Regno Unito). Ciò potrebbe portare ad incoraggiare il "forum shopping".

Bisogna anche aggiungere che la professio juris di cui si tratta non è solo quella tendente a determinare la legge applicabile alla successione,

ma può anche riguardare la legge applicabile ad una disposizione a causa di morte : il de cujus può in effetti aver deciso di assoggettare il suo testamento alla legge della sua nazionalità.

Le parti di un patto possono infine optare per la legge della nazionalità di una di loro.

In tutti i casi, il rinvio deve essere escluso.