La circolazione degli atti autentici: articolo 59

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Il Regolamento[2] facilita la circolazione e il riconoscimento degli atti autentici sul territorio degli Stati partecipanti.

Così, un atto autentico formato in uno Stato membro ha la stessa forza probante e produce degli effetti comparabili negli altri Stati membri.

La persona che desideri utilizzare un atto autentico in un altro Stato membro deve domandare all'autorità che ha formato l'atto nello Stato d'origine di riempire il formulario II [doc] previsto dal Regolamento d'esecuzione UE n°1329/2014 del 9 dicembre 2014.

Questo formulario permette di verificare che l'atto costituisce bene un atto autentico nel suo Stato d'origine e descrive la sua forza probante.

Attenzione

La rubrica 4 del formulario permette di prevenire le difficoltà legate alla circolazione di atti autentici formati da notai con una competenza limitata all'autenticazione delle firme e dei documenti, come in Finlandia e in Svezia.