La contestazione dell'autenticità dell'atto: articolo 59.2

Questa pagina riguarda l'articolo 59[1].

Le giurisdizioni dello Stato membro in cui l'atto autentico è stato stabilito sono competenti per deliberare sulla contestazione dell'autenticità dell'atto.

Finchè questa lite non è stata giudicata, l'atto oggetto della contestazione non ha alcuna forza probante in un altro Stato membro.

Esempio

La successione d'Erick è stata ripartita tra i suoi due figli, Anna e Frederik, in Lituania, per mezzo di un atto notarile. Questa successione comprende una casa di vacanze in Grecia che è stata attribuita ad Anna la quale desidera fare riconoscere questa ripartizione autentica in Grecia.

Tuttavia Frederik, che contesta di non aver ricevuto la casa di vacanze nel suo lotto, si rende conto che il notaio che ha effettuato la ripartizione non aveva ancora l'abilitazione necessaria per rivendicare la sua qualità di notaio.

Frederik dovrà contestare l'autenticità della ripartizione davanti ad una giurisdizione della Lituania. Durante questa procedura, Anna non potrà valersi dell'atto autentico di ripartizione in Grecia.