Lo svolgimento della procedura: articoli da 46 a 55

  • Il Regolamento prevede l'applicazione della procrdura dello Stato membro d'esecuzione.

  • La richiesta è presentata dalla parte richiedente che produce l'atto autentico straniero accompagnato dal formulario II [doc]. Questi documenti sono tradotti su richiesta della giurisdizione giudicante.

Consiglio

Occorre domandare una traduzione sistematica di tutti i documenti da parte di un traduttore giurato presso i tribunali al fine di verificare la portata dell'autentificazione dell'atto straniero (rubrica 4 del formulario II).

Attenzione

Se l'autenticazione dell'atto è contestata nel suo Stato d'origine, lo stesso non può circolare all'estero (articolo 59 §2[1]).

Attenzione

La contestazione dell’autenticità dell'atto è sempre possibile nel suo Stato d'origine, anche se l'atto autentico ha ottenuto la forza esecutoria in un altro Stato partecipante al Regolamento. Il controllo effettuato al momento dell'ottenimento della forza esecutoria è puramente formale.

  • Il Regolamento[2] non prevede una procedura contraddittoria al momento di questo primo esame della domanda, il giudice accorda o rifiuta la dichiarazione che constata la forza esecutoria di un atto autentico nel suo Stato, sulla base dei documenti prodotti, senza dibattito contraddittorio.

  • La decisione del giudice è portata a conoscenza del richiedente secondo la procedura applicabile nello Stato membro d'esecuzione.

Quando l'atto autentico ottiene la forza esecutoria nello Stato d'esecuzione, questa decisione è notificata alla parte contro la quale si richiede l'esecuzione.

Il termine di ricorso è di 30 giorni a partire dalla notificazione della decisione contestata o di 60 giorni se il convenuto è domiciliato in un altro Stato membro.

La procedura contraddittoria è applicabile al momento dell'esame di questo ricorso e la giurisdizione implicata deve deliberare rapidamente.