La riserva dell'ordine pubblico: articoli 59.1 e 60.3

La legittima dell'ordine pubblico è trattata nell'articolo 59[1] e nell’articolo 60[2].

Il Regolamento permette il rifiuto di accettazione di un atto autentico stabilito in un altro Stato membro e il rifiuto della forza esecutoria se l'esecuzione dell'atto autentico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro d'esecuzione.